STATUTO

STATUTO

(in vigore dal 6/11/2024)

 

Art.1 – È costituita, senza limiti di durata, la Fondazione “Il Sangue”, avente per scopo l’informazione e l’educazione sanitaria, la promozione della salute pubblica e il miglioramento dei servizi sociosanitari inclusa la donazione di sangue, organi e tessuti. La Fondazione ha sede in Milano. Le finalità della Fondazione si esauriscono nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 2 – La Fondazione per il raggiungimento dei propri scopi si propone di sostenere iniziative di ricerca, didattica e assistenza negli ambiti di cui all’art.1 in collaborazione con Istituzioni sanitarie e accademiche. La Fondazione potrà acquisire ed amministrare somme di denaro e altri beni, mobili ed immobili, impianti ed attrezzature.

Art. 3 – Il patrimonio della Fondazione è costituito: 1. dalla somma iniziale di L. 21.000.000 (ventunmilioni virgola zero zero), pari ad euro 10.845,59 (diecimilaottocentoquarantacinque virgola cinquantanove) conferita dai Fondatori all’atto costitutivo; 2. dai contributi conferiti dai Sostenitori; 3. dalle somme di denaro e altri beni mobili ed immobili pervenuti e che potranno pervenire per contributi o donazioni di enti o di privati. Alla Fondazione è consentito di accettare donazioni, eredità, legati di somme di denaro e altri beni mobili ed immobili, come consentito dalle vigenti disposizioni.

Art. 4 – Sono Sostenitori della Fondazione le persone fisiche e giuridiche che con contributi, donazioni di somme o altri beni, mobili o immobili, contribuiscono in modo rilevante alla vita della Fondazione.

Art. 5 – Il Consiglio di Amministrazione relazionerà annualmente i Sostenitori sull’attività svolta nell’esercizio, che chiude al 31 dicembre di ogni anno e illustrerà loro le previsioni e i programmi da svolgere. I Sostenitori potranno far pervenire al Consiglio di Amministrazione osservazioni e proposte in merito alla relazione, previsioni e programmi.

Art. 6 – La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione di sei membri, eventualmente aumentabili, su delibera del Consiglio di Amministrazione, fino a dodici. I Consiglieri rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Quando, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri vengono a mancare, il Consiglio nomina per cooptazione il/i nuovo/nuovi Consigliere/i, di regola tra i Sostenitori: i nuovi eletti rimangono in carica sino alla fine del mandato dell’intero Consiglio. Alla scadenza del mandato i Consiglieri in carica nominano il nuovo Consiglio. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. La carica di Consigliere è gratuita. Il Consiglio può nominare un Presidente Emerito, senza diritto di voto.

Art. 7 – il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. Nomina un Segretario anche estraneo al Consiglio e anche di volta in volta ad ogni seduta. Nomina tra i suoi membri un Tesoriere, che si varrà di un Istituto bancario designato dal Consiglio, secondo le modalità e le formalità stabilite dal Consiglio stesso per il rapporto con l’Istituto bancario. Può nominare consulenti estranei al Consiglio.

Art. 8 – Il Consiglio si raduna almeno una volta l’anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne viene fatta motivata richiesta scritta da almeno la metà dei membri del Consiglio.

Art. 9 – La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata a cura del Presidente per via telematica almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’adunanza. In caso d’urgenza è consentita la convocazione anche telefonica, purchè effettuata con preavviso di almeno 24 ore. L’avviso di convocazione deve precisare il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno.

Art. 10 – I membri del Consiglio che non intervengono per tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

Art. 11 – Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono valide se prese con la maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I Consiglieri possono intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche in audio- o videoconferenza.

Art. 12 – Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza anche di quest’ultimo dal Consigliere designato dagli intervenuti. Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione circolare scritta. Il procedimento deve concludersi entro 20 giorni dal suo inizio.

Art. 13 – Il Consiglio, su proposta del Tesoriere, stanzia la cifra da devolvere per finanziare le attività statutarie; tale somma di norma è quella derivante da donazioni o dalla rendita degli investimenti effettuati nell’anno precedente così da non intaccare il capitale. L’erogazione dei finanziamenti avviene con le modalità indicate da un apposito Regolamento approntato dal Consiglio e ad inappellabile giudizio di quest’ultimo.

Art. 14 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

Art. 15 – In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità o difficoltà di attuarli per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione delibererà la liquidazione o la trasformazione della Fondazione con le modalità che riterrà opportune.